Art. 1.
(Piano di dislocazione territoriale).

      1. Al fine di realizzare un'equilibrata distribuzione degli enti e dei reparti delle Forze armate sul territorio nazionale, la presente legge prevede un nuovo piano di dislocazione degli stessi individuando nelle regioni Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia le sedi ove ubicare nuove infrastrutture militari.